Art. 363 
 
 
   Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi 
 
    1. L'Istituto nazionale per la previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del  debitore  o
del  tribunale,  comunicano  i  crediti  dagli  stessi  vantati   nei
confronti del debitore a titolo di contributi e  premi  assicurativi,
attraverso il rilascio di un certificato unico. 
    2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore
del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed
i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma  1  con
proprio provvedimento, approvato dal Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e, per i profili di competenza,  con  il  Dipartimento  della
funzione pubblica.