Art. 366 
 
 
Modifica all'articolo 147 del Testo unico  in  materia  di  spese  di
                              giustizia 
 
    1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 147 (L) (Recupero delle  spese  in  caso  di  revoca  della
dichiarazione di apertura della liquidazione  giudiziale).  -  1.  In
caso di revoca della dichiarazione  di  apertura  della  liquidazione
giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore  sono
a carico del  creditore  istante  quando  ha  chiesto  con  colpa  la
dichiarazione di  apertura  della  liquidazione  giudiziale;  sono  a
carico del debitore persona fisica, se con il  suo  comportamento  ha
dato  causa  alla  dichiarazione  di  apertura   della   liquidazione
giudiziale. La  corte  di  appello,  quando  revoca  la  liquidazione
giudiziale, accerta se l'apertura della procedura  e'  imputabile  al
creditore o al debitore.». 
    2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito  dal  comma  1,  si
applicano anche  in  caso  di  revoca  dei  fallimenti  adottati  con
provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267. 
 
          Note all'art. 366: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              "Art. 18. Reclamo. 
              Contro la sentenza  che  dichiara  il  fallimento  puo'
          essere  proposto  reclamo  dal  debitore  e  da   qualunque
          interessato con ricorso da  depositarsi  nella  cancelleria
          della corte d'appello  nel  termine  perentorio  di  trenta
          giorni. 
              Il ricorso deve contenere: 
              1) l'indicazione della corte d'appello competente; 
              2) le  generalita'  dell'impugnante  e  l'elezione  del
          domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello; 
              3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di  diritto
          su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni; 
              4)  l'indicazione  dei  mezzi  di  prova  di   cui   il
          ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 
              Il reclamo non  sospende  gli  effetti  della  sentenza
          impugnata, salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  primo
          comma. 
              Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla
          data   della   notificazione   della   sentenza   a   norma
          dell'articolo 17 e per tutti gli  altri  interessati  dalla
          data della iscrizione nel registro delle imprese  ai  sensi
          del  medesimo  articolo.  In  ogni  caso,  si  applica   la
          disposizione di cui  all'articolo  327,  primo  comma,  del
          codice di procedura civile. 
              Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
          del ricorso, designa  il  relatore,  e  fissa  con  decreto
          l'udienza  di  comparizione  entro  sessanta   giorni   dal
          deposito del ricorso. 
              Il  ricorso,  unitamente  al  decreto   di   fissazione
          dell'udienza,  deve   essere   notificato,   a   cura   del
          reclamante, al curatore e  alle  altre  parti  entro  dieci
          giorni dalla comunicazione del decreto. 
              Tra la data della notificazione e  quella  dell'udienza
          deve intercorrere un termine non minore di  trenta  giorni.
          Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci  giorni
          prima della udienza, eleggendo il domicilio nel  comune  in
          cui ha sede la corte d'appello. 
              La costituzione si effettua  mediante  il  deposito  in
          cancelleria di una memoria contenente  l'esposizione  delle
          difese in fatto e in  diritto,  nonche'  l'indicazione  dei
          mezzi di prova e dei documenti prodotti. 
              L'intervento di qualunque interessato  non  puo'  avere
          luogo oltre il termine stabilito per la costituzione  delle
          parti resistenti con le modalita' per queste previste. 
              All'udienza, il collegio,  sentite  le  parti,  assume,
          anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti  i
          mezzi  di  prova  che  ritiene   necessari,   eventualmente
          delegando un suo componente. 
              La corte provvede sul ricorso con sentenza. 
              La sentenza che revoca il fallimento e'  notificata,  a
          cura della cancelleria, al curatore, al  creditore  che  ha
          chiesto il fallimento e al debitore, se non  reclamante,  e
          deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17. 
              La sentenza che rigetta il  reclamo  e'  notificata  al
          reclamante a cura della cancelleria. 
              Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di
          trenta giorni dalla notificazione. 
              Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti
          degli  atti  legalmente   compiuti   dagli   organi   della
          procedura. 
              Le spese della procedura ed  il  compenso  al  curatore
          sono liquidati dal  tribunale,  su  relazione  del  giudice
          delegato, con decreto reclamabile  ai  sensi  dell'articolo
          26.".