Art. 367 
 
 
Modalita' di accesso  alle  informazioni  sui  debiti  risultanti  da
                        banche dati pubbliche 
 
    1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche
amministrazioni che gestiscono le  banche  dati  del  Registro  delle
imprese,  dell'Anagrafe  tributaria  e  dell'Istituto  nazionale   di
previdenza sociale trasmettono direttamente  e  automaticamente  alla
cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi
del   decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.    82,    Codice
dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui  ai  commi
2, 3 e 4. 
    2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica,  gli  atti  con
cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in  particolare
aumento e riduzione di capitale, fusione e  scissione,  trasferimenti
di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni  e  documenti
possono  essere   individuati   con   decreto   non   avente   natura
regolamentare del Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministero dello sviluppo economico. 
    3.  L'Agenzia  delle  entrate  trasmette  alla   cancelleria   le
dichiarazioni  dei  redditi  concernenti  i  tre  esercizi   o   anni
precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e  i
debiti fiscali, indicando partitamente per questi  ultimi  interessi,
sanzioni e gli anni in cui i  debiti  sono  sorti.  Con  decreto  del
direttore generale della giustizia civile d'intesa con  il  direttore
generale  dell'Agenzia  delle  entrate  possono  essere   individuati
ulteriori documenti e informazioni. 
    4. L'Istituto nazionale  di  previdenza  sociale  trasmette  alla
cancelleria le informazioni  relative  ai  debiti  contributivi.  Con
decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il
presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori
documenti e informazioni. 
    5. Sino a quando non  sono  definiti  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale gli standard di comunicazione e le regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e,  in
ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati  o  il
Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici  per
la cooperazione applicativa di  cui  al  codice  dell'amministrazione
digitale, i dati, i documenti e le informazioni di  cui  al  presente
articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e
senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  finalizzata
alla fruibilita' informatica dei dati,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
    6. Con le medesime modalita' di cui  al  comma  1  sono  altresi'
trasmesse alla cancelleria  le  ulteriori  informazioni  relative  al
debitore e rilevanti  per  la  sussistenza  dei  requisiti  eccedenti
quelli di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  d),  detenute  dalle
altre  pubbliche  amministrazioni  individuate  dal  Ministero  della
giustizia. Si applica il comma 5. 
    7. Le disposizioni del presente articolo acquistano  efficacia  a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento  del  responsabile  dei  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi
entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice,  attestante
la piena funzionalita' del collegamento telematico, anche  a  seguito
della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 367: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "Art. 71. Regole tecniche. 
              1. L'AgID, previa consultazione pubblica  da  svolgersi
          entro   il   termine   di   trenta   giorni,   sentiti   le
          amministrazioni competenti e il Garante per  la  protezione
          dei dati personali nelle  materie  di  competenza,  nonche'
          acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata,  adotta
          Linee guida contenenti le regole tecniche  e  di  indirizzo
          per  l'attuazione  del  presente  Codice.  Le  Linee  guida
          divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita
          area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne
          e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. Le Linee guida sono aggiornate o  modificate  con
          la procedura di cui al primo periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2. ".