(Trattato-art. 330)
 
                              Art. 330 
 
 
  Al termine di un periodo di tre anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente trattato, le disposizioni degli articoli  284  a  290,  293,
312, 314 a 316 e 326 potranno in qualunque tempo essere rivedute  dal
Consiglio della Societa' delle Nazioni. 
 
  In mancanza di revisione,  il  beneficio  di  una  qualsiasi  delle
disposizioni contenute  negli  articoli  suddetti  non  potra',  allo
scadere del termine stabilito al comma precedente,  essere  reclamato
da una delle Potenze alleate e associate, in favore di una parte  del
proprio territorio, per la quale non fosse accordata la reciprocita'.
Il termine di tre anni, durante il quale  la  reciprocita'  non  puo'
essere pretesa, potra' essere prorogato dal Consiglio della  Societa'
delle Nazioni. 
 
  Gli Stati ai quali e' trasferita parte  dei  territori  dell'antica
Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa
non potranno reclamare il  beneficio  di  alcuna  delle  disposizioni
predette, se non a condizione di assicurare un trattamento  reciproco
all'Austria, sul territorio  passato  sotto  la  loro  sovranita'  in
virtu' del presente trattato.