(Regolamento-art. 546)
 
                              Art. 546. 
 
 
  I buoni ordinari  sono  al  portatore  o  all'ordine,  a  richiesta
dell'acquirente, che  ne  puo'  versare  l'importo  presso  qualunque
tesoreria o presso gli  uffici  postali  fuori  del  capoluogo  della
provincia. I primi vengono rilasciati dalla  tesoreria  centrale  del
Regno o dalle sezioni di R.  tesoreria;  i  secondi  dalla  direzione
generale del tesoro.