(Regolamento-art. 548)
 
                              Art. 548. 
 
 
  La misura dell'interesse per le diverse  scadenze  e  le  eventuali
variazioni sono stabilite con decreti del ministro delle finanze. 
 
  Quando viene variata la ragione dell'interesse, la  variazione  non
e' applicabile alle somme gia' versate per acquisto di buoni. 
 
  Le scadenze sono sempre a mesi interi, da tre a dodici mesi. 
 
  Nel computo degli interessi il mese si considera di trenta giorni. 
 
  Gli interessi decorrono dal giorno in cui la somma e' versata nelle
tesorerie o negli uffici postali. 
 
  Nel calcolo degli interessi sono abbandonate le frazioni  inferiori
a cinque centesimi.