Art. 548. La misura dell'interesse per le diverse scadenze e le eventuali variazioni sono stabilite con decreti del ministro delle finanze. Quando viene variata la ragione dell'interesse, la variazione non e' applicabile alle somme gia' versate per acquisto di buoni. Le scadenze sono sempre a mesi interi, da tre a dodici mesi. Nel computo degli interessi il mese si considera di trenta giorni. Gli interessi decorrono dal giorno in cui la somma e' versata nelle tesorerie o negli uffici postali. Nel calcolo degli interessi sono abbandonate le frazioni inferiori a cinque centesimi.