(Regolamento-art. 550)
 
                              Art. 550. 
 
 
  In corrispondenza delle somme versate per  acquisto  di  buoni  del
tesoro le tesorerie emettono giornalmente le quietanze di entrata. 
 
  Tali quietanze debbono indicare: 
 
    a) pei buoni al portatore: la quantita' dei buoni  da  rilasciare
per ciascuna serie, la loro  durata  in  mesi,  la  decorrenza  degli
interessi, quando  il  versamento  sia  stato  effettuato  presso  un
ufficio postale e la tesoreria che dovra'  effettuarne  il  pagamento
alla scadenza; 
 
    b) pei buoni  all'ordine:  le  stesse  indicazioni  di  cui  alla
precedente lettera a) ed inoltre il nome e cognome della persona o la
denominazione dell'ente a cui  favore  i  buoni  debbono  intestarsi,
nonche' la qualita' di chi legalmente lo rappresenta. 
 
  Nelle quietanze per acquisto di buoni da intestare  a  comuni  deve
essere  indicato  che  sono  pagabili  su  quietanza  del  rispettivo
tesoriere o cassiere col visto del sindaco; in  quelle  di  buoni  da
intestare a istituzioni pubbliche di beneficenza deve risultare che i
buoni sono pagabili su quietanza del rispettivo cassiere o  tesoriere
col visto del presidente dell'opera intestataria e del prefetto della
provincia; in quelle di buoni da intestare a minori, a  interdetti  e
ad inabilitati deve essere indicato il nome e cognome e  la  qualita'
di chi legalmente li rappresenta. 
 
  Nelle  quietanze  emesse  in  commutazione  di  vaglia  postali  di
servizio devono essere indicati il numero e la data dei vaglia stessi
e in quelle per rinnovazione di buoni scaduti,  la  data  della  loro
presentazione e quella della loro scadenza.