Art. 550. In corrispondenza delle somme versate per acquisto di buoni del tesoro le tesorerie emettono giornalmente le quietanze di entrata. Tali quietanze debbono indicare: a) pei buoni al portatore: la quantita' dei buoni da rilasciare per ciascuna serie, la loro durata in mesi, la decorrenza degli interessi, quando il versamento sia stato effettuato presso un ufficio postale e la tesoreria che dovra' effettuarne il pagamento alla scadenza; b) pei buoni all'ordine: le stesse indicazioni di cui alla precedente lettera a) ed inoltre il nome e cognome della persona o la denominazione dell'ente a cui favore i buoni debbono intestarsi, nonche' la qualita' di chi legalmente lo rappresenta. Nelle quietanze per acquisto di buoni da intestare a comuni deve essere indicato che sono pagabili su quietanza del rispettivo tesoriere o cassiere col visto del sindaco; in quelle di buoni da intestare a istituzioni pubbliche di beneficenza deve risultare che i buoni sono pagabili su quietanza del rispettivo cassiere o tesoriere col visto del presidente dell'opera intestataria e del prefetto della provincia; in quelle di buoni da intestare a minori, a interdetti e ad inabilitati deve essere indicato il nome e cognome e la qualita' di chi legalmente li rappresenta. Nelle quietanze emesse in commutazione di vaglia postali di servizio devono essere indicati il numero e la data dei vaglia stessi e in quelle per rinnovazione di buoni scaduti, la data della loro presentazione e quella della loro scadenza.