(Regolamento-art. 557)
 
                              Art. 557. 
 
 
  Il rimborso dei buoni viene eseguito  dalla  tesoreria  che  li  ha
emessi o da quella indicata all'atto dell'acquisto o piu'  tardi  dal
possessore mediante domanda  rivolta  alla  delegazione  del  tesoro,
presso la sezione di tesoreria ove  il  buono  e'  pagabile  od  alla
direzione generale del tesoro per i buoni  pagabili  dalla  tesoreria
centrale. 
 
  A questo effetto gli  uffici  ai  quali  e'  diretta  tale  domanda
provvedono all'invio  della  contromatrice  relativa  alla  tesoreria
sulla quale viene richiesto il pagamento. 
 
  Il movimento di carico e scarico  delle  contromatrici  ricevute  e
spedite e' tenuto in evidenza dal controllore capo e dal  capo  della
delegazione in apposito scadenzario.