Art. 557. Il rimborso dei buoni viene eseguito dalla tesoreria che li ha emessi o da quella indicata all'atto dell'acquisto o piu' tardi dal possessore mediante domanda rivolta alla delegazione del tesoro, presso la sezione di tesoreria ove il buono e' pagabile od alla direzione generale del tesoro per i buoni pagabili dalla tesoreria centrale. A questo effetto gli uffici ai quali e' diretta tale domanda provvedono all'invio della contromatrice relativa alla tesoreria sulla quale viene richiesto il pagamento. Il movimento di carico e scarico delle contromatrici ricevute e spedite e' tenuto in evidenza dal controllore capo e dal capo della delegazione in apposito scadenzario.