(Regolamento-art. 559)
 
                              Art. 559. 
 
 
  I buoni al portatore rimasti inalienati al compiersi dell'esercizio
vengono, dalle tesorerie, rimessi con le  necessarie  cautele  e  col
concorso del controllore capo o del capo della  delegazione,  che  si
accerta della avvenuta perforazione  e  dell'annullamento  dei  buoni
stessi, alla officina carte valori direttamente. 
 
  Questa, verificata la consistenza, per quantita' e serie dei  buoni
pervenutile, ne da'  ricevuta  alle  tesorerie  e  procede  poi  alla
distruzione dei buoni stessi nei modi prescritti. 
 
  In modo anologo la direzione  generale  del  tesoro  provvede,  per
proprio conto, alla distruzione dei moduli per buoni  all'ordine  che
siano rimasti in suo possesso alla fine dell'esercizio e che piu' non
le occorrono, dandone contemporaneamente discarico al funzionario che
li aveva in consegna.