(Codice Penale-art. 604 bis)
                            Art. 604-bis. 
 
((  (Propaganda  e   istigazione   a   delinquere   per   motivi   di
           discriminazione razziale etnica e religiosa).)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito: 
    a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o  con  la  multa
fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate  sulla  superiorita'  o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a  commettere  o  commette
atti di discriminazione per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o
religiosi; 
    b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di  provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
 
  E' vietata ogni organizzazione, associazione,  movimento  o  gruppo
avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione  o  alla
violenza per motivi razziali,  etnici,  nazionali  o  religiosi.  Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,  o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il  solo  fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,  con  la
reclusione da uno a sei anni. 
 
  Si applica la pena della  reclusione  da  due  a  sei  anni  se  la
propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che
derivi concreto pericolo di diffusione, si  fondano  in  tutto  o  in
parte  sulla  negazione,  sulla  minimizzazione  in  modo   grave   o
sull'apologia della Shoah o dei crimini  di  genocidio,  dei  crimini
contro l'umanita' e  dei  crimini  di  guerra,  come  definiti  dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.))