Art. 616 (Procedimento per l'ipoteca legale) Il pubblico ministero presso il tribunale o presso la corte dinanzi a cui e' in corso il procedimento e il pretore nei procedimenti di sua competenza possono richiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale, preveduta dagli articoli 189 e 190 del codice penale. L'iscrizione puo' essere richiesta dopo il primo atto di procedimento contro l'imputato o successivamente. L'ipoteca legale deve essere iscritta gratuitamente. Essa giova altresi' a chi vi abbia interesse a' termini dei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 191 del codice penale.