(Codice di procedura penale-art. 616)
 
                              Art. 616 
 
                 (Procedimento per l'ipoteca legale) 
 
  Il pubblico ministero presso il tribunale o presso la corte dinanzi
a cui e' in corso il procedimento e il pretore  nei  procedimenti  di
sua competenza possono richiedere l'iscrizione  dell'ipoteca  legale,
preveduta dagli articoli 189 e 190 del codice penale. 
 
  L'iscrizione  puo'  essere  richiesta  dopo  il   primo   atto   di
procedimento contro l'imputato o successivamente. 
 
  L'ipoteca legale deve essere  iscritta  gratuitamente.  Essa  giova
altresi' a chi vi abbia interesse a' termini dei numeri 1°, 2°  e  3°
dell'articolo 191 del codice penale.