Art. 617 (Procedimento per il sequestro conservativo) Il pubblico ministero puo' domandare il sequestro preveduto dagli articoli 189 e 190 del codice penale. Il provvedimento e' emesso, durante l'istruzione formale, dal giudice che vi procede o dal presidente della sezione istruttoria e, quando si procede con istruzione sommaria o a giudizio direttissimo, dal presidente della corte o del tribunale o dal pretore competente per il giudizio; durante gli atti preliminari al giudizio e durante il giudizio, e' emesso dallo stesso presidente o pretore. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna o di proscioglimento soggetta a impugnazione, il sequestro e' ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal presidente della corte o del tribunale o dal pretore che ha pronunciato la sentenza, e successivamente dal presidente della corte o del tribunale che deve giudicare sull'impugnazione. Il sequestro puo' essere ordinato anche d'ufficio dal pretore nei procedimenti di sua competenza. Il giudice provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento dei beni mobili. Il sequestro giova altresi' a chi vi abbia interesse ai termini dei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 191 del codice penale.