(Codice di procedura penale-art. 617)
 
                              Art. 617 
 
            (Procedimento per il sequestro conservativo) 
 
  Il pubblico ministero puo' domandare il sequestro  preveduto  dagli
articoli 189 e 190 del codice penale. 
 
  Il provvedimento  e'  emesso,  durante  l'istruzione  formale,  dal
giudice che vi procede o dal presidente della sezione istruttoria  e,
quando si procede con istruzione sommaria o a giudizio  direttissimo,
dal presidente della corte o del tribunale o dal  pretore  competente
per il giudizio; durante gli atti preliminari al giudizio  e  durante
il giudizio, e' emesso dallo stesso presidente o pretore. Se e' stata
pronunciata sentenza di condanna  o  di  proscioglimento  soggetta  a
impugnazione, il sequestro e' ordinato,  prima  che  gli  atti  siano
trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal presidente della corte  o
del tribunale o  dal  pretore  che  ha  pronunciato  la  sentenza,  e
successivamente dal presidente della corte o del tribunale  che  deve
giudicare sull'impugnazione. 
 
  Il sequestro puo' essere ordinato anche d'ufficio dal  pretore  nei
procedimenti di sua competenza. 
 
  Il giudice provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il
sequestro  e'  eseguito  dall'ufficiale  giudiziario  con  le   forme
prescritte dal codice di procedura civile  per  il  pignoramento  dei
beni mobili. 
 
  Il sequestro giova altresi' a chi vi abbia interesse ai termini dei
numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 191 del codice penale.