Art. 618 (Opposizione all'iscrizione dell'ipoteca o al sequestro) All'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro puo' essere fatta opposizione da chiunque vi abbia interesse, con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice competente. Sull'opposizione decide con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione la corte d'appello, se l'iscrizione dell'ipoteca o il sequestro fu chiesto dal procuratore generale; in ogni altro caso decide il tribunale. L'opposizione non ha effetto sospensivo. La cancellazione dell'ipoteca o la revoca del sequestro puo' essere ordinata assoggettando quando occorre l'imputato a cauzione o malleveria sufficiente per garantire i crediti indicati nell'articolo 189 del codice penale. La corte o il tribunale nel caso di contestazione della proprieta' rinvia la decisione della controversia al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo l'ipoteca o il sequestro.