(Codice di procedura penale-art. 618)
 
                              Art. 618 
 
      (Opposizione all'iscrizione dell'ipoteca o al sequestro) 
 
  All'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro puo' essere fatta
opposizione  da  chiunque  vi  abbia  interesse,  con   dichiarazione
ricevuta nella cancelleria del giudice competente. 
 
  Sull'opposizione decide con le forme stabilite per gli incidenti di
esecuzione la corte d'appello,  se  l'iscrizione  dell'ipoteca  o  il
sequestro fu chiesto dal procuratore generale;  in  ogni  altro  caso
decide il tribunale. 
 
  L'opposizione non ha effetto sospensivo. 
 
  La cancellazione dell'ipoteca o la revoca del sequestro puo' essere
ordinata  assoggettando  quando  occorre  l'imputato  a  cauzione   o
malleveria sufficiente per garantire i crediti indicati nell'articolo
189 del codice penale. 
 
  La corte o il tribunale nel caso di contestazione della  proprieta'
rinvia la decisione della controversia al giudice  civile  del  luogo
competente in primo grado, mantenendo nel frattempo  l'ipoteca  o  il
sequestro.