Art. 619 (Cancellazione dell'ipoteca e liberazione dal sequestro in caso di proscioglimento) La cancellazione dell'ipoteca o la liberazione dal sequestro, che a' termini dell'articolo 189 del codice penale deve essere eseguita dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento, e' fatta a cura del pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione. Se il pubblico ministero o il pretore non ha provveduto, l'interessato puo' proporre incidente di esecuzione.