(Codice di procedura penale-art. 619)
 
                              Art. 619 
 
(Cancellazione dell'ipoteca e liberazione dal sequestro  in  caso  di
                          proscioglimento) 
 
  La cancellazione dell'ipoteca o la liberazione dal  sequestro,  che
a' termini dell'articolo 189 del codice penale deve  essere  eseguita
dopo la sentenza irrevocabile di proscioglimento, e' fatta a cura del
pubblico ministero o del pretore competente per l'esecuzione.  Se  il
pubblico ministero o il pretore non ha provveduto, l'interessato puo'
proporre incidente di esecuzione.