Art. 620 (Ripartizione, delle somme ricavate dalla vendita dei beni ipotecati o sequestrati o depositate per cauzione) La ripartizione delle somme ricavate dalla vendita dei beni ipotecati o sequestrati e delle somme depositate a titolo di cauzione che non siano state devolute alla Cassa delle ammende avviene nell'ordine stabilito nell'articolo 191 del codice penale, salva l'azione civile per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute. I crediti indicati nel numero 2° dell'articolo 191 del codice penale, che non sono stati liquidati al tempo del collocamento dei crediti, vengono pagati sulla somma che avanza dopo soddisfatti, secondo il loro ordine, i crediti designati successivamente, salva l'azione civile sopra menzionata. Se e' in corso per i detti crediti un giudizio di liquidazione, puo' essere ordinate il deposito di una somma approssimativamente congrua nell'ufficio postale del luogo e puo' essere prescritta cauzione per il pagamento dei crediti indicati nel numero 3° del predetto articolo.