(Codice di procedura penale-art. 620)
 
                              Art. 620 
 
(Ripartizione, delle somme ricavate dalla vendita dei beni  ipotecati
              o sequestrati o depositate per cauzione) 
 
  La  ripartizione  delle  somme  ricavate  dalla  vendita  dei  beni
ipotecati o sequestrati e delle somme depositate a titolo di cauzione
che non  siano  state  devolute  alla  Cassa  delle  ammende  avviene
nell'ordine stabilito nell'articolo  191  del  codice  penale,  salva
l'azione civile per ottenere con  le  forme  ordinarie  il  pagamento
delle somme che rimangono ancora dovute. 
 
  I crediti indicati nel  numero  2°  dell'articolo  191  del  codice
penale, che non sono stati liquidati al tempo  del  collocamento  dei
crediti, vengono pagati sulla  somma  che  avanza  dopo  soddisfatti,
secondo il loro ordine, i crediti  designati  successivamente,  salva
l'azione civile sopra menzionata. Se e' in corso per i detti  crediti
un giudizio di liquidazione, puo' essere ordinate il deposito di  una
somma approssimativamente congrua nell'ufficio postale  del  luogo  e
puo' essere prescritta cauzione per il pagamento dei crediti indicati
nel numero 3° del predetto articolo.