Art. 621 (Garanzie speciali in caso di reato commesso col mezzo della stampa periodica) Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui fu eseguito lo stampato col mezzo del quale fu commesso il reato costituiscono di diritto garanzia per il pagamento dei crediti indicati nell'articolo 189 del codice penale, salvi i privilegi derivanti dal contratto di lavoro o da quello di fornitura delle macchine.