(Codice di procedura penale-art. 621)
 
                              Art. 621 
 
(Garanzie speciali in caso di reato commesso col mezzo  della  stampa
                             periodica) 
 
  Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti  della  tipografia  in
cui fu eseguito lo stampato col mezzo del quale fu commesso il  reato
costituiscono di  diritto  garanzia  per  il  pagamento  dei  crediti
indicati nell'articolo 189  del  codice  penale,  salvi  i  privilegi
derivanti dal contratto di lavoro o  da  quello  di  fornitura  delle
macchine.