(Codice della navigazione-art. 585)
                              Art. 585. 
                    (Dei giudici di primo grado). 
 
  Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata
in primo grado: 
    a) dai comandanti di porto capi  di  circondario  marittimo,  nei
limiti del rispettivo circondario; 
    b) dai tribunali. 
 
  I capi di circondario possono delegare,  con  decreto,  l'esercizio
delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente,  di  grado
non inferiore a quello di capitano di porto.