Art. 585.
(Dei giudici di primo grado).
Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata
in primo grado:
a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei
limiti del rispettivo circondario;
b) dai tribunali.
I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio
delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado
non inferiore a quello di capitano di porto.