(Codice della navigazione-art. 586)
                              Art. 586. 
       (Regolamento di competenza; incompetenza per materia). 
 
  Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai
giudizi avanti i comandanti di porto. 
 
  L'incompetenza per materia del  comandante  di  porto  puo'  essere
rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.