(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 509)
                              Art. 509. 
      (Infrazioni disciplinari dei componenti dell'equipaggio) 

 
  Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio, previste dai
nn.  1  e  2  dell'articolo  1252  del  codice,  sono  applicate  dal
comandante del porto o dal comandante della nave quando  l'infrazione
e' stata commessa a  terra,  e  dal  comandante  della  nave,  quando
l'infrazione e' stata commessa a bordo. 
  Per le infrazioni disciplinari  commesse  a  terra,  in  territorio
estero, il potere disciplinare, quando  non  puo'  essere  esercitato
dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell'articolo 1249 del codice, e'
esercitato dal comandante della nave.