(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 510)
                              Art. 510. 
                 (Rapporto all'autorita' marittima) 

 
  Il comandante della nave e' tenuto ad annotare nel giornale nautico
le infrazioni disciplinari commesse dai componenti dell'equipaggio  e
dai passeggeri e le pene disciplinari applicate. Nel caso in  cui  il
potere disciplinare spetta  al  comandante  del  porto  a  norma  del
l'articolo precedente, il comandante della  nave  e'  tenuto  a  fare
rapporto dell'infrazione al comandante del porto, entro  ventiquattro
ore da quando ne abbia avuto notizia.