(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 511)
                              Art. 511. 
         (Registro e comunicazione delle pene disciplinari) 

 
  Gli uffici  delle  autorita'  marittime  mercantili  e  gli  uffici
consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate
le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi. 
  Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione  le
pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna  a  bordo  e  dagli
arresti di rigore.