(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 513)
                              Art. 513. 
    (Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare) 

 
  La contestazione degli addebiti  prevista  dall'articolo  1263  del
codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso
di ricevimento, nella quale e' esposto un cenno sommario del fatto. 
  L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non  interiore
a quindici giorni dalla data del ricevimento della  raccomandata.  In
tale termine l'interessato o  una  persona  munita  di  procura  puo'
prendere visione di tutti gli atti del procedimento  disciplinare  ed
inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimoni  ed  altre
prove.