(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 324)
                 Art. 324. (Art. 78 del Testo Unico) 
                    TARGA DUPLICATA PER RIMORCHI 

 
  Il duplicato della targa che i  rimorchi  ed  i  carrelli-appendice
debbono portare durante la circolazione, ai sensi  dell'art.  66  del
Testo Unico ha caratteristiche identiche a quelle di cui all'art. 320
con l'aggiunta della lettera R al disopra del marchio ufficiale (fig.
157).