Art. 330. (Art. 78 del Testo Unico) TARGA DUPLICATA PER RIMORCHI AGRICOLI Il duplicato della targa che i rimorchi, compresi quelli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 quintali, debbono portare durante la circolazione, ha caratteristiche identiche a quelle di cui all'art. 328, con l'aggiunta della lettera R al di sopra del marchio ufficiale (fig. 191).