(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 336)
                 Art. 336. (Art. 78 del Testo Unico) 
                MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARGA 
               PER AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI 

 
  La targa di riconoscimento ed il duplicato per il rimorchio debbono
essere fissati solidamente sulla  parte  posteriore  del  veicolo  ad
un'altezza tale che il bordo superiore non sia al disopra di cm.  120
e quello inferiore al disotto di cm. 30 dal piano di  appoggio  dello
ruote ed in modo che il  bordo  verticale  sinistro  non  sporga  dal
limite della sagoma o la linea verticale mediana della  targa  stessa
non oltrepassi il piano di simmetria longitudinale del veicolo. 
  La targa deve essere orientata in maniera che sia normale al  piano
di simmetria longitudinale del veicolo e  non  abbia,  rispetto  alla
verticale, una inclinazione superiore a 30° verso l'avanti ed  a  10°
verso l'indietro. 
  Per i motoveicoli e le macchine agricole  si  applicano  le  stesse
disposizioni, salvo, per i primi, per quanto riguarda  l'altezza  del
bordo inferiore della targa dal piatto di appoggio  delle  ruote,  la
quale non puo' essere inferiore a cm.  20,  e,  per  le  seconde  per
quanto riguarda l'altezza del bordo superiore della targa  dal  piano
d'appoggio, la quale puo' essere superiore a cm. 120. 
  La targa di riconoscimento per i rimorchi deve essere  fissata  sul
lato destro del veicolo.