(Regolamento-art. 554)
 
                              Art. 554. 
 
  Il  contabile   del   portafoglio   e'   responsabile   dell'esatto
adempimento  degli  ordini  ricevuti  per  le   operazioni   indicate
nell'articolo precedente, della integrale  conservazione  dei  titoli
affidatigli  in  custodia  sotto  la  sua  responsabilita',  e  della
regolare tenuta delle proprie scritture. 
 
  Al quale effetto egli deve rendere il suo conto annuale alla  Corte
dei conti. 
 
  Il contabile del portafoglio presenta il suo  conto  giudiziale  al
direttore generale del tesoro, il quale  riconosciutolo  regolare  vi
appone il suo visto, e lo trasmette alla Corte dei conti pel relativo
giudizio. 
 
  Per il movimento di credito e  debito  delle  operazioni  anzidette
nelle scritture della Direzione generale del tesoro, il contabile del
portafoglio  deve  dare  alla  Ragioneria  della  Direzione  generale
medesima la situazione di tutti i conti relativi in fine  di  ciascun
mese.