Art. 557. Il prezzo delle cambiali ed effetti acquistati per essere trasmessi alle case bancarie all'estero, o per girarsi alle Amministrazioni dello Stato, sara' pagato ai cessionari dalla tesoreria centrale dello Stato sovra ordini appositi staccati da registro a madre e figlia, firmati dal direttore generale del tesoro e dal contabile del portafoglio. Siffatti ordini sono descritti nei conti a credito del tesoriere centrale, e a debito del contabile del portafoglio come somministrazione di fondi. Delle somme da rimborsarsi al tesoro dalle Amministrazioni centrali per prezzo delle cessioni loro fatte ai sensi dei precedenti articoli 555 e 556, e del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa, la Direzione generale del tesoro, contemporaneamente all'eseguita operazione, dovra' dar notizia alla Corte dei conti che ne prendera' nota nei suoi registri.