(Regolamento-art. 557)
 
                              Art. 557. 
 
  Il prezzo delle cambiali ed effetti acquistati per essere trasmessi
alle case bancarie all'estero, o  per  girarsi  alle  Amministrazioni
dello Stato, sara' pagato  ai  cessionari  dalla  tesoreria  centrale
dello Stato sovra ordini appositi staccati  da  registro  a  madre  e
figlia, firmati dal direttore generale del tesoro e dal contabile del
portafoglio. 
 
  Siffatti ordini sono descritti nei conti a  credito  del  tesoriere
centrale,  e  a   debito   del   contabile   del   portafoglio   come
somministrazione di fondi. 
 
  Delle somme da rimborsarsi al tesoro dalle Amministrazioni centrali
per prezzo delle cessioni loro fatte ai sensi dei precedenti articoli
555 e 556, e del capitolo del bilancio cui va imputata la  spesa,  la
Direzione  generale  del  tesoro,   contemporaneamente   all'eseguita
operazione, dovra' dar notizia alla Corte dei conti che ne  prendera'
nota nei suoi registri.