(Regolamento-art. 558)
 
                              Art. 558. 
 
  Il contabile del portafoglio deve in apposito registro  annotare  a
suo debito, partita per partita, i valori  ed  effetti  acquistati  e
l'ammontare del prezzo di acquisto risultante  dagli  ordini  di  cui
all'articolo precedente, coll'indicazione  della  data  in  cui  ebbe
luogo l'operazione, della persona  o  casa  bancaria  che  cedette  i
valori, del saggio relativo e delle spese di  commissione  od  altro,
risultanti dai polizzini dei cessionari.