(Regolamento-art. 560)
 
                              Art. 560. 
 
  Il contabile del portafoglio viene  rimborsato  delle  cambiali  ed
effetti ceduti alle Amministrazioni ed alle case bancarie all'estero,
mediante mandati delle Amministrazioni alle quali  furono  consegnate
le cambiali, o per  conto  delle  quali  furono  anticipati  i  fondi
all'estero. 
 
  Questi mandati sono registrati  alla  Corte  dei  conti,  la  quale
accerta in tal modo se la somma del rimborso e' pari a quella  dovuta
al tesoro e da essa prenotata a senso del precedente articolo 557. 
 
  I mandati anzidetti  sono  commutati  in  quietanze  del  tesoriere
centrale  a  titolo  di  fondi  somministrati   dal   contabile   del
portafoglio.