Art. 560. Il contabile del portafoglio viene rimborsato delle cambiali ed effetti ceduti alle Amministrazioni ed alle case bancarie all'estero, mediante mandati delle Amministrazioni alle quali furono consegnate le cambiali, o per conto delle quali furono anticipati i fondi all'estero. Questi mandati sono registrati alla Corte dei conti, la quale accerta in tal modo se la somma del rimborso e' pari a quella dovuta al tesoro e da essa prenotata a senso del precedente articolo 557. I mandati anzidetti sono commutati in quietanze del tesoriere centrale a titolo di fondi somministrati dal contabile del portafoglio.