(Regolamento-art. 561)
 
                              Art. 561. 
 
  La differenza tra il debito, come all'articolo 558, ed  il  credito
per quietanze, di cui  all'articolo  560,  costituisce  il  fondo  di
cassa, il quale consta delle cambiali ed effetti  in  portafoglio,  e
dei crediti per cambiali ed effetti presso le case bancarie e  presso
le Amministrazioni dello Stato.