(Allegato-art. 180)
 
                              Art. 180. 
 
                             (Sanzioni) 
 
  1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere  a),  b),
c) e d), del Testo Unico sono irrogate dall'Organismo, in  base  alla
gravita' della violazione e tenuto conto  della  eventuale  recidiva,
per qualsiasi violazione di  norme  del  Testo  Unico,  del  presente
regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in
base alle stesse. 
 
  2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma  1,  l'Organismo
delibera nei confronti del consulente finanziario  autonomo  o  della
societa' di consulenza finanziaria: 
 
  a) la radiazione dall'albo in caso di: 
 
  1) contraffazione della firma  dei  clienti  o  potenziali  clienti
sull'eventuale  modulistica  contrattuale  o   altra   documentazione
relativa allo svolgimento dell'attivita' di consulenza in materia  di
investimenti; 
 
  2)  violazione  delle  disposizioni  relative   ai   requisiti   di
indipendenza dei  consulenti  finanziari  stabiliti  dal  regolamento
ministeriale  di  cui   all'articolo   18-bis   e   dal   regolamento
ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico; 
 
  3)  acquisizione  della  disponibilita'  ovvero  detenzione,  anche
temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari  di  pertinenza
dei clienti  o  potenziali  clienti,  in  violazione  degli  articoli
18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico; 
 
  4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 162, comma 3; 
 
  5) comunicazione o trasmissione ai clienti  o  potenziali  clienti,
all'Organismo  o  alla  Consob  di  informazioni  o   documenti   non
rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall'articolo  152,  comma
1, lettera b); 
 
  6) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 153, comma 4; 
 
  7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF; 
 
  8)  impiego  nello  svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza  in
materia di investimenti di soggetti non  iscritti  alla  sezione  dei
consulenti finanziari autonomi; 
 
  b) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di: 
 
  1) esercizio di attivita' o assunzione di  incarichi  incompatibili
ai sensi dell'articolo 163; 
 
  2)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all'articolo   164
concernenti l'aggiornamento professionale; 
 
  3)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all'articolo   165
concernenti  le  regole  di  presentazione  e  le  informazioni   sul
consulente e i suoi servizi; 
 
  4)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all'articolo   166
concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti; 
 
  5)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all'articolo   167
concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e  la  loro
classificazione; 
 
  6)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all'articolo   169
concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari; 
 
  7)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all'articolo   171
concernenti la valutazione dell'adeguatezza; 
 
  8)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all'articolo   172
concernenti l'obbligo di rendiconto; 
 
  9)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all'articolo   173
concernenti i requisiti generali delle informazioni e  le  condizioni
per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti; 
 
  10)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all'articolo   174
concernenti  le  modalita'   di   adempimento   degli   obblighi   di
informazione; 
 
  11)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all'articolo   175
concernenti le informazioni su  supporto  durevole  e  mediante  sito
internet; 
 
  12)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all'articolo   176
concernenti le procedure interne; 
 
  13)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all'articolo   177
concernenti i conflitti di interesse; 
 
  14)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all'articolo   178
concernenti le registrazioni; 
 
  c) il pagamento di un importo  da  euro  cinquecentosedici  a  euro
venticinquemilaottocentoventitre  in   caso   di   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 153, ad eccezione dei commi  1  e  4
del medesimo articolo. 
 
  3. Fermo quanto stabilito al comma 1, l'Organismo: 
 
  a) dispone  la  radiazione  del  consulente  finanziario  abilitato
all'offerta fuori sede in caso di: 
 
  1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31,  comma  2,
secondo periodo, del Testo Unico; 
 
  2) offerta fuori sede o promozione e collocamento  a  distanza  per
conto di soggetti non abilitati; 
 
  3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale  cliente
su  modulistica  contrattuale  o  altra  documentazione  relativa   a
operazioni dal medesimo poste in essere; 
 
  4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilita' di somme  o
di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente; 
 
  5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente,
all'intermediario, all'Organismo o  alla  Consob  di  informazioni  o
documenti non rispondenti al vero; 
 
  6) sollecitazione all'investimento effettuata in  violazione  delle
disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del Testo Unico
e delle relative disposizioni di attuazione; 
 
  7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o  dal
potenziale  cliente,  a  valere  sui  rapporti   di   pertinenza   di
quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati; 
 
  8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153, comma 4; 
 
  9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF; 
 
  b) dispone la  sospensione  del  consulente  finanziario  abilitato
all'offerta fuori sede dall'albo di cui all'articolo  196,  comma  1,
lettera c), del Testo Unico da uno a quattro mesi, in caso di: 
 
  1)  inadempimento  degli  obblighi  previsti   dalle   disposizioni
richiamate all'articolo 155; 
 
  2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 156; 
 
  3) esercizio di attivita' o assunzione di qualita' incompatibili ai
sensi dell'articolo 157; 
 
  4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 158, comma 2; 
 
  5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 3; 
 
  6) violazione della disposizione di cui all'articolo 159, comma 4; 
 
  7) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente  di  mezzi  di
pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi
da quelle prescritte dall'articolo 159, comma 5; 
 
  8)  percezione  di   compensi   o   finanziamenti   in   violazione
dell'articolo 159, comma 6; 
 
  9) inadempimento degli obblighi di tenuta della  documentazione  di
cui all'articolo 160; 
 
  c)  irroga  nei  confronti  del  consulente  finanziario  abilitato
all'offerta fuori sede la sanzione  pecuniaria  di  cui  all'articolo
196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di: 
 
  1)  inosservanza  degli  obblighi  di  cui  all'articolo  153,   ad
eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo; 
 
  2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, commi 1 e
2. 
 
  4. Per ciascuna delle violazioni  individuate  nei  commi  2  e  3,
l'Organismo, tenuto  conto  delle  circostanze  e  di  ogni  elemento
disponibile, puo' disporre, in  luogo  della  sanzione  prevista,  la
tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.