Art. 180. (Sanzioni) 1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Testo Unico sono irrogate dall'Organismo, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della societa' di consulenza finanziaria: a) la radiazione dall'albo in caso di: 1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull'eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attivita' di consulenza in materia di investimenti; 2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico; 3) acquisizione della disponibilita' ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico; 4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 162, comma 3; 5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1, lettera b); 6) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 153, comma 4; 7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF; 8) impiego nello svolgimento dell'attivita' di consulenza in materia di investimenti di soggetti non iscritti alla sezione dei consulenti finanziari autonomi; b) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di: 1) esercizio di attivita' o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'articolo 163; 2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 164 concernenti l'aggiornamento professionale; 3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 165 concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi; 4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 166 concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti; 5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 167 concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazione; 6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 169 concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari; 7) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 171 concernenti la valutazione dell'adeguatezza; 8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 172 concernenti l'obbligo di rendiconto; 9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173 concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti; 10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 174 concernenti le modalita' di adempimento degli obblighi di informazione; 11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 175 concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito internet; 12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 176 concernenti le procedure interne; 13) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 177 concernenti i conflitti di interesse; 14) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 178 concernenti le registrazioni; c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo. 3. Fermo quanto stabilito al comma 1, l'Organismo: a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in caso di: 1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico; 2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati; 3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere; 4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilita' di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente; 5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all'intermediario, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; 6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione; 7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati; 8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153, comma 4; 9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF; b) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico da uno a quattro mesi, in caso di: 1) inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 155; 2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 156; 3) esercizio di attivita' o assunzione di qualita' incompatibili ai sensi dell'articolo 157; 4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 158, comma 2; 5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 3; 6) violazione della disposizione di cui all'articolo 159, comma 4; 7) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 159, comma 5; 8) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6; 9) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 160; c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di: 1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 153, ad eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo; 2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, commi 1 e 2. 4. Per ciascuna delle violazioni individuate nei commi 2 e 3, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, puo' disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.