Art. 181. (Provvedimenti cautelari) 1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del Testo Unico, l'Organismo valuta la gravita' degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali e' prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalita' di attuazione della condotta illecita e alla reiterazione della violazione. 2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo e' stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualita' d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneita' delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attivita' di consulente finanziario.