(Allegato-art. 181)
 
                              Art. 181. 
 
                      (Provvedimenti cautelari) 
 
  1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti  cautelari  di
cui all'articolo 7-septies, comma 1,  del  Testo  Unico,  l'Organismo
valuta la gravita' degli elementi di cui dispone  dando  rilievo,  in
particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali e' prevista
la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalita' di  attuazione
della condotta illecita e alla reiterazione della violazione. 
 
  2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti  cautelari  di
cui all'articolo 7-septies, comma 2,  del  Testo  Unico,  l'Organismo
valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge,  le
circostanze per le quali  il  soggetto  iscritto  all'albo  e'  stato
sottoposto alle misure cautelari personali del Libro  IV,  Titolo  I,
Capo II, del codice di procedura penale  o  in  base  alle  quali  ha
assunto la qualita' d'imputato per uno  dei  delitti  indicati  nella
norma citata e, in particolare, tiene conto del  titolo  di  reato  e
dell'idoneita'  delle  suddette  circostanze   a   pregiudicare   gli
specifici interessi coinvolti  nello  svolgimento  dell'attivita'  di
consulente finanziario.