ALLEGATO N. 3
CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI
Un cliente professionale e' un cliente che possiede l'esperienza,
le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente
le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare
correttamente i rischi che assume.
I. CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO
Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli
strumenti di investimento:
(1) i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o
regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani
o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e societa' di
gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e societa' di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti
derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per
conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono
indirettamente al servizio di liquidazione, nonche' al sistema di
compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di
singola societa', almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR;
- fatturato netto: 40 000 000 EUR;
- fondi propri: 2 000 000 EUR;
(3) gli investitori istituzionali la cui attivita' principale e'
investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla
cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
I soggetti elencati possono richiedere al prestatore del servizio
un trattamento quale cliente al dettaglio e gli intermediari possono
convenire di fornire loro un livello piu' elevato di protezione.
Quando il cliente e' un'impresa come definita in precedenza,
l'intermediario deve informarla, prima di qualunque prestazione di
servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa
viene considerata di diritto un cliente professionale e verra'
trattata come tale a meno che l'intermediario e il cliente convengano
diversamente. L'intermediario deve inoltre informare il cliente del
fatto che puo' richiedere una modifica dei termini dell'accordo per
ottenere un maggior livello di protezione.
Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un
livello piu' elevato di protezione se ritiene di non essere in grado
di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.
A tal fine, i clienti considerati professionali di diritto
concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che
stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica
il trattamento quale cliente al dettaglio.
II. CLIENTI PROFESSIONALI SU RICHIESTA
II.1. Criteri di identificazione
Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli
inclusi alla sezione I, che ne facciano espressa richiesta, come
clienti professionali, purche' siano rispettati i criteri e le
procedure menzionati di seguito. Non e' comunque consentito presumere
che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato
comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.
La disapplicazione di regole di condotta previste per la
prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali
e' consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata
della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente,
l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della
natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in
grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di
investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Il possesso dei requisiti di professionalita' previsti per
dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle
direttive dell'Unione europea nel settore finanziario puo' essere
considerato come un riferimento per valutare la competenza e le
conoscenze del cliente.
Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti
almeno due dei seguenti requisiti:
- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative
sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al
trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente,
inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per
almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la
conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra e'
condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare
operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
II.2. Procedura
I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni
previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la
procedura seguente:
- i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario che
desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo
generale o rispetto a un particolare servizio od operazione di
investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- l'intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione
scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di
indennizzo che potrebbero perdere;
- i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento
separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze
derivanti dalla perdita di tali protezioni.
Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione,
devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che
il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale
soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.
Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interne
appropriate per classificare i clienti. Spetta ai clienti
professionali informare il prestatore del servizio di eventuali
cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale
classificazione. Se tuttavia l'intermediario constata che il cliente
non soddisfa piu' le condizioni necessarie per ottenere il
trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare
provvedimenti appropriati.