ALLEGATO N. 4 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: 1. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonche' il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico; 2. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa; 3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento; 4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa: a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio; b) la situazione finanziaria, inclusa la capacita' di sostenere perdite; c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio; e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e' tenuto, altresi', a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41; 5. con specifico riguardo ai servizi e attivita' di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio; 6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra; 7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti; 8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto; 9. puo' ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attivita' di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita'; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a); c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attivita' di investimento oggetto di offerta; 10. nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non puo' fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; 11. non puo' ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento; 12. non puo' utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7.