(Allegato-Allegato n. 4)
 
                            ALLEGATO N. 4 
 
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI  REGOLE  DI  COMPORTAMENTO
DEL CONSULENTE  FINANZIARIO  ABILITATO  ALL'OFFERTA  FUORI  SEDE  NEI
           CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI 
 
  Ai  sensi  della  normativa  vigente,  il  consulente   finanziario
abilitato all'offerta fuori sede: 
 
  1. deve consegnare al cliente o al potenziale cliente,  al  momento
del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati  di  seguito
indicati, copia di una dichiarazione redatta dal  soggetto  abilitato
da cui risultino gli elementi identificativi di  tale  soggetto,  gli
estremi di iscrizione all'albo e i  dati  anagrafici  del  consulente
finanziario abilitato  all'offerta  fuori  sede  stesso,  nonche'  il
domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di  recesso  prevista
dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico; 
 
  2. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al  momento
del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa; 
 
  3. nel rapporto  diretto  con  la  clientela  deve  adempiere  alle
prescrizioni di cui al presente regolamento; 
 
  4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza  in  materia  di
investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente  o
al  potenziale  cliente  informazioni  che  consentano  di   valutare
l'adeguatezza ai sensi dell'art.  40  del  presente  regolamento.  In
particolare il consulente  finanziario  abilitato  all'offerta  fuori
sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa: 
 
    a)  la  conoscenza  ed  esperienza  in  materia  di  investimenti
riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio; 
 
    b) la situazione finanziaria, inclusa la capacita'  di  sostenere
perdite; 
 
    c) gli  obiettivi  di  investimento,  inclusa  la  tolleranza  al
rischio; 
 
    e deve informare il cliente  o  potenziale  cliente  che  qualora
questi non comunichi  le  notizie  di  cui  ai  punti  a),  b)  e  c)
l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia  di
investimenti o di gestione di portafogli si astiene  dal  prestare  i
menzionati servizi. Il consulente finanziario  abilitato  all'offerta
fuori sede e' tenuto, altresi', a fornire ai clienti al dettaglio  la
dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di
investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41; 
 
  5. con specifico riguardo ai servizi e  attivita'  di  investimento
diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla  gestione
di portafogli,  deve  richiedere  al  cliente  o  potenziale  cliente
informazioni  che  consentano  di  valutare  l'appropriatezza   delle
operazioni.  In  particolare  il  consulente  finanziario   abilitato
all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale  cliente
di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza  ed  esperienza
in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o  di
servizio; 
 
  6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire  le
informazioni e le notizie di cui sopra; 
 
  7. deve consegnare al cliente o  potenziale  cliente,  prima  della
sottoscrizione del documento  di  acquisto  o  di  sottoscrizione  di
prodotti finanziari, copia del prospetto informativo  o  degli  altri
documenti informativi, ove prescritti; 
 
  8. deve consegnare  al  cliente  o  potenziale  cliente  copia  dei
contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto; 
 
  9.  puo'  ricevere  dal  cliente  o  potenziale  cliente,  per   la
conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: 
 
    a) assegni bancari o assegni  circolari  intestati  o  girati  al
soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui
servizi e attivita' di investimento, strumenti finanziari o  prodotti
finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilita'; 
 
    b) ordini di bonifico  e  documenti  similari  che  abbiano  come
beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a); 
 
    c) strumenti  finanziari  nominativi  o  all'ordine  intestati  o
girati a favore del soggetto che presta il servizio  e  attivita'  di
investimento oggetto di offerta; 
 
  10. nel caso in cui l'intermediario per conto del quale  opera  non
sia autorizzato alla prestazione del servizio  di  consulenza  ovvero
qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni  che  rendono
possibile la prestazione del servizio di consulenza, non puo' fornire
raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate  sulla
considerazione delle caratteristiche del medesimo; 
 
  11. non puo' ricevere dal cliente alcuna forma di  compenso  ovvero
di finanziamento; 
 
  12. non puo' utilizzare i codici di accesso telematico ai  rapporti
di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo
collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7.