(Testo unico imposte sui redditi-art. 304)
                              ART. 304 
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri  redditi  diversi
di cui alle lettere da d) a i) del comma 1 dell'articolo 76 (articolo
5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; articolo 1, comma 24,
                   legge 30 dicembre 2024, n. 207) 
 
1. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere  da  d)  a  i),
determinati  secondo  i  criteri  stabiliti  dall'articolo  77,  sono
soggetti  a  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi   con
l'aliquota del 26 per cento. L'imposta  sostitutiva  non  si  applica
alle  plusvalenze  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale o al patrimonio, di  titoli  o  strumenti  finanziari  e  di
contratti, di cui all'articolo 77, comma 4, salvo la dimostrazione, a
seguito   di   esercizio   dell'interpello   secondo   le   modalita'
dell'articolo 162, comma 3, del rispetto  delle  condizioni  indicate
nell'articolo 96, comma 1, lettera c). Ai fini del presente articolo,
i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri  titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse
dagli Stati  inclusi  nella  lista  di  cui  ai  decreti  emanati  in
attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico  in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo
24 marzo 2025, n. 33, e obbligazioni emesse da enti territoriali  dei
suddetti Stati sono computati,  nella  misura  del  48,08  per  cento
dell'ammontare realizzato. 
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
possono  essere  previsti  particolari   adempimenti   e   oneri   di
documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta
sostitutiva di  cui  al  comma  1.  L'obbligo  di  dichiarazione  non
sussiste per le plusvalenze e gli  altri  proventi  per  i  quali  il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 306. 
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1  e'  corrisposta  mediante
versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il  versamento
delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. 
4.  Non  concorrono  a  formare  il  reddito  le  plusvalenze  e   le
minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui all'articolo  76,
comma 1, lettere da e)  a  h),  percepiti  o  sostenuti  da  soggetti
residenti all'estero, di cui all'articolo  67,  comma  1,  del  testo
unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano ai redditi  derivanti
dalla cessione di partecipazioni in societa' ed enti,  non  negoziate
in mercati regolamentati,  il  cui  valore,  per  piu'  della  meta',
deriva, in qualsiasi momento  nel  corso  dei  trecentosessantacinque
giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente,
da beni immobili situati nel territorio dello Stato. 
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le  sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in  materia  di  imposta  sostitutiva  si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 
7. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui  all'articolo  76,
comma 1, lettera i), realizzati a  decorrere  dal  1°  gennaio  2026,
l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 1 a 5 e agli articoli 306  e
307, e' applicata con l'aliquota del 33 per cento. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in
luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli
altri proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), derivanti
da operazioni di detenzione, cessione o impiego di  token  di  moneta
elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3,  paragrafo  1,
numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del  presente  comma,  per
token di moneta elettronica denominati in euro si intendono  i  token
il cui valore e' stabilmente ancorato  all'euro  e  i  cui  fondi  di
riserva sono detenuti integralmente in attivita' denominate  in  euro
presso soggetti  autorizzati  nell'Unione  europea.  Non  costituisce
realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e
token di moneta elettronica denominati in euro, ne'  il  rimborso  in
euro del relativo valore nominale.