ART. 304
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi
di cui alle lettere da d) a i) del comma 1 dell'articolo 76 (articolo
5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; articolo 1, comma 24,
legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da d) a i),
determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77, sono
soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva non si applica
alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di
contratti, di cui all'articolo 77, comma 4, salvo la dimostrazione, a
seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita'
dell'articolo 162, comma 3, del rispetto delle condizioni indicate
nell'articolo 96, comma 1, lettera c). Ai fini del presente articolo,
i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in
attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei
suddetti Stati sono computati, nella misura del 48,08 per cento
dell'ammontare realizzato.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
possono essere previsti particolari adempimenti e oneri di
documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta
sostitutiva di cui al comma 1. L'obbligo di dichiarazione non
sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il
contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 306.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' corrisposta mediante
versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento
delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.
4. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui all'articolo 76,
comma 1, lettere da e) a h), percepiti o sostenuti da soggetti
residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1, del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano ai redditi derivanti
dalla cessione di partecipazioni in societa' ed enti, non negoziate
in mercati regolamentati, il cui valore, per piu' della meta',
deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque
giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente,
da beni immobili situati nel territorio dello Stato.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
7. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera i), realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026,
l'imposta sostitutiva di cui ai commi da 1 a 5 e agli articoli 306 e
307, e' applicata con l'aliquota del 33 per cento. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in
luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli
altri proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), derivanti
da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta
elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per
token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token
il cui valore e' stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di
riserva sono detenuti integralmente in attivita' denominate in euro
presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce
realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e
token di moneta elettronica denominati in euro, ne' il rimborso in
euro del relativo valore nominale.