ART. 305
Disposizioni antielusive
(articolo 16, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383)
1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita' tra
vivi, avente a oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di
applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304 ovvero
un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi
entro i successivi cinque anni, e' tenuto al pagamento dell'imposta
sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta.