(Testo unico imposte sui redditi-art. 305)
                              ART. 305 
                      Disposizioni antielusive 
        (articolo 16, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383) 
 
1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita' tra
vivi,  avente  a  oggetto  valori  mobiliari  inclusi  nel  campo  di
applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304  ovvero
un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i  valori  stessi
entro i successivi cinque anni, e' tenuto al  pagamento  dell'imposta
sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta.