(Testo unico imposte sui redditi-art. 306)
                              ART. 306 
Opzione  per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  su  ciascuna
           plusvalenza o altro reddito diverso realizzato 
      (articolo 6 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) 
 
1.  Il  contribuente  ha  facolta'  di  optare   per   l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304  su  ciascuna  delle
plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76,  comma  1,  lettere
d), e) e f), con esclusione di quelle relative a depositi in  valuta,
a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in
amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare
e  altri  soggetti  individuati  in  appositi  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi dell'articolo 76,  comma
1, lettera f), nonche' per  i  differenziali  positivi  e  gli  altri
proventi realizzati mediante i rapporti di cui all'articolo 76, comma
1, lettera g), o i rapporti e le cessioni  di  cui  all'articolo  76,
comma 1, lettera h), nonche' per i rimborsi, le cessioni, le  permute
o la detenzione di cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma  1,
lettera i), l'opzione puo' essere esercitata sempreche'  intervengano
nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari  professionali  o
come controparti, i soggetti indicati nel primo periodo con cui siano
intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. Ai fini
del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni
e  dagli  altri  titoli  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui  ai
decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera  c),
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e  obbligazioni  emesse  da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato. 
2. Per le plusvalenze e gli altri proventi di  cui  all'articolo  76,
comma 1, lettera i), l'opzione di cui al comma  1  puo'  essere  resa
agli operatori di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera  v-bis),  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
3. L'opzione di cui  al  comma  1  e'  esercitata  con  comunicazione
sottoscritta  contestualmente   al   conferimento   dell'incarico   e
dell'apertura del deposito o conto corrente  o,  per  i  rapporti  in
essere,  anteriormente  all'inizio  del  periodo  d'imposta;  per   i
rapporti di cui all'articolo  76,  comma  1,  lettera  g),  e  per  i
rapporti e le cessioni di cui all'articolo 76, comma 1,  lettera  h),
l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del
primo  contratto  nel   periodo   d'imposta   da   cui   l'intervento
dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto  per  tutto  il
periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun
anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno
o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite le modalita' per l'esercizio e la  revoca  dell'opzione  di
cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche' per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o  rimborso
di quote  o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata  dagli
intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione,  salva  la
facolta' del contribuente di rinunciare a  tale  regime  con  effetto
dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia  puo'  essere
esercitata anche dagli intermediari non  residenti  relativamente  ai
rapporti di custodia, amministrazione e deposito a essi  intestati  e
sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal  caso
gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli  obblighi
di comunicazione di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  21
novembre 1997, n. 461 e nominano quale rappresentante  a  detti  fini
uno degli intermediari di cui al comma 1. 
4. I soggetti di cui al comma 1 applicano  l'imposta  sostitutiva  di
cui all'articolo 304 su ciascuna plusvalenza, differenziale  positivo
o provento percepito dal  contribuente.  Qualora  tali  soggetti  non
siano in possesso  dei  dati  e  delle  informazioni  necessarie  per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  al  comma  1  sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono  richiederle  al
contribuente, anteriormente all'effettuazione  delle  operazioni;  il
contribuente  comunica  al  soggetto   incaricato   dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,  consegnando,  anche
in  copia,  la  relativa  documentazione,   o,   in   mancanza,   una
dichiarazione  sostitutiva  in  cui  attesti  i   predetti   dati   e
informazioni. I soggetti di cui al comma  1  sospendono  l'esecuzione
delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto,  fino  a
che   non   ottengono   i   dati   e   le   informazioni   necessarie
all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il
recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura
inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente  con
applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento  per
cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva  dovuta.  Per
le cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera  i),  la
dichiarazione sostitutiva di cui  al  secondo  periodo  del  presente
comma non e' ammessa. 
5.  Per  l'applicazione   dell'imposta   su   ciascuna   plusvalenza,
differenziale  positivo  o  provento   realizzato,   escluse   quelle
realizzate mediante  la  cessione  a  termine  di  valute  estere,  i
soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli,  quote,
certificati, rapporti o  cripto-attivita'  appartenenti  a  categorie
omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o  valore
medio ponderato relativo a ciascuna categoria  dei  predetti  titoli,
quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'. 
6. Qualora siano realizzate  minusvalenze,  perdite  o  differenziali
negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino  a
loro concorrenza, l'importo delle predette  minusvalenze,  perdite  o
differenziali negativi dalle plusvalenze,  differenziali  positivi  o
proventi realizzati  nelle  successive  operazioni  poste  in  essere
nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo  d'imposta  e
nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione
o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione  o  deposito  o
siano rimborsate o cedute anche parzialmente le  quote  o  azioni  di
organismi di investimento collettivo del risparmio, le  minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione,
non oltre  il  quarto  periodo  d'imposta  successivo  a  quello  del
realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e  differenziali   positivi
realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato
agli  stessi  soggetti  intestatari  del  rapporto  o   deposito   di
provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi  dell'articolo  77,
comma 4. I soggetti di cui al  comma  1  rilasciano  al  contribuente
apposita  certificazione  dalla  quale  risultino   i   dati   e   le
informazioni necessarie a  consentire  la  deduzione  delle  predette
minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 
7. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a  titolo
oneroso  anche  il  trasferimento  dei  titoli,  quote,  certificati,
rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 a rapporti di  custodia
o amministrazione di cui al  medesimo  comma,  intestati  a  soggetti
diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche'  a  un
rapporto  di  gestione  di  cui  all'articolo  307,  salvo   che   il
trasferimento non sia avvenuto per successione o  donazione.  In  tal
caso  la  plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento
al valore, calcolato secondo i criteri  previsti  dall'articolo  307,
comma 5, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i soggetti di cui  al  comma
1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione
delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente  provvista
per il versamento  dell'imposta  dovuta.  Nelle  ipotesi  di  cui  al
presente  comma  i  soggetti  di  cui  al  comma  1   rilasciano   al
contribuente apposita certificazione dalla quale  risulti  il  valore
dei  titoli,  quote,   certificati,   rapporti   o   cripto-attivita'
trasferiti. 
8. Nel caso di prelievo dei titoli, quote,  certificati,  rapporti  o
cripto-attivita' di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti
di  custodia  o  amministrazione,  intestati  agli  stessi   soggetti
intestatari  dei  rapporti  di  provenienza,  e  comunque  di  revoca
dell'opzione di cui al comma 3, per  il  calcolo  della  plusvalenza,
reddito,  minusvalenza   o   perdita,   ai   fini   dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, si assume il  costo
o valore determinati ai sensi dei commi 4 e 5 sulla base di  apposita
certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1. 
9. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono al versamento  diretto
dell'imposta dovuta dal contribuente entro il giorno 16  del  secondo
mese successivo a quello in cui  e'  stata  applicata,  trattenendone
l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone  provvista  dal
contribuente.  Per  le  operazioni  effettuate  con  l'intervento  di
intermediari  autorizzati  a  operare   nei   mercati   regolamentati
italiani,  l'operazione  si  considera  effettuata,   ai   fini   del
versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I
soggetti di cui ai  commi  1  e  2  rilasciano  al  contribuente  una
attestazione  dei  versamenti  entro  il  mese  di  marzo   dell'anno
successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati. 
10. I soggetti di cui ai commi 1 e  2  comunicano  all'Agenzia  delle
entrate  entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  della
dichiarazione dei sostituti d'imposta dall'articolo 4,  comma  4-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli  altri  proventi  e
quello  delle  imposte   sostitutive   applicate   nell'anno   solare
precedente. Con il provvedimento di approvazione dei modelli  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio
1998, n. 322, sono stabilite le modalita' di  effettuazione  di  tale
comunicazione. 
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in  materia  di  imposta  sostitutiva  si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.