ART. 306
Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna
plusvalenza o altro reddito diverso realizzato
(articolo 6 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)
1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304 su ciascuna delle
plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere
d), e) e f), con esclusione di quelle relative a depositi in valuta,
a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in
amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare
e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi dell'articolo 76, comma
1, lettera f), nonche' per i differenziali positivi e gli altri
proventi realizzati mediante i rapporti di cui all'articolo 76, comma
1, lettera g), o i rapporti e le cessioni di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera h), nonche' per i rimborsi, le cessioni, le permute
o la detenzione di cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1,
lettera i), l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano
nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o
come controparti, i soggetti indicati nel primo periodo con cui siano
intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. Ai fini
del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai
decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c),
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento dell'ammontare realizzato.
2. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera i), l'opzione di cui al comma 1 puo' essere resa
agli operatori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione
sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e
dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in
essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i
rapporti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), e per i
rapporti e le cessioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h),
l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del
primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento
dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il
periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun
anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di
cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche' per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso
di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli
intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la
facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto
dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere
esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai
rapporti di custodia, amministrazione e deposito a essi intestati e
sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso
gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi
di comunicazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461 e nominano quale rappresentante a detti fini
uno degli intermediari di cui al comma 1.
4. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 304 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo
o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non
siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al
contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il
contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche
in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati e
informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione
delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a
che non ottengono i dati e le informazioni necessarie
all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il
recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura
inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con
applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta. Per
le cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), la
dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente
comma non e' ammessa.
5. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle
realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i
soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote,
certificati, rapporti o cripto-attivita' appartenenti a categorie
omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore
medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli,
quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'.
6. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali
negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a
loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o
differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere
nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e
nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione
o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o
siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione,
non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del
realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi
realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato
agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di
provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi dell'articolo 77,
comma 4. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette
minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
7. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo
oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 a rapporti di custodia
o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti
diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' a un
rapporto di gestione di cui all'articolo 307, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal
caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento
al valore, calcolato secondo i criteri previsti dall'articolo 307,
comma 5, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i soggetti di cui al comma
1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione
delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista
per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al
presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al
contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore
dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'
trasferiti.
8. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati, rapporti o
cripto-attivita' di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti
di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti
intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca
dell'opzione di cui al comma 3, per il calcolo della plusvalenza,
reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, si assume il costo
o valore determinati ai sensi dei commi 4 e 5 sulla base di apposita
certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
9. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono al versamento diretto
dell'imposta dovuta dal contribuente entro il giorno 16 del secondo
mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone
l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal
contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di
intermediari autorizzati a operare nei mercati regolamentati
italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del
versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I
soggetti di cui ai commi 1 e 2 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno
successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati.
10. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano all'Agenzia delle
entrate entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta dall'articolo 4, comma 4-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e
quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare
precedente. Con il provvedimento di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.