(Testo unico imposte sui redditi-art. 307)
                              ART. 307 
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali
                           di portafoglio 
      (articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) 
 
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto  abilitato  ai  sensi
del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  l'incarico  di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o  beni  non
relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai  redditi  di
capitale e diversi di cui agli articoli 46 e 76 comma 1,  lettere  da
d) a i), che  concorrono  alla  determinazione  del  risultato  della
gestione ai  sensi  del  comma  4,  per  l'applicazione  dell'imposta
sostitutiva di  cui  al  presente  articolo.  L'opzione  non  produce
effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, di cui
all'articolo 77, comma 4, salvo  la  dimostrazione,  al  momento  del
conferimento  delle  suddette  partecipazioni,  del  rispetto   delle
condizioni indicate nell'articolo 96, comma 1, lettera c), a  seguito
dell'esercizio dell'interpello  secondo  le  modalita'  dell'articolo
162, comma 3. 
2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione  dell'imposta
sostitutiva  mediante  comunicazione   sottoscritta   rilasciata   al
soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei
rapporti in essere, anteriormente all'inizio del  periodo  d'imposta.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare,  con  effetto  per  il
periodo d'imposta successivo. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. 
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi
che concorrono a formare il  risultato  della  gestione,  determinati
secondo i criteri stabiliti dagli articoli 47 e 77, non sono soggetti
alle imposte sui redditi,  nonche'  all'imposta  sostitutiva  di  cui
all'articolo 304, comma 1. Sui redditi di  capitale  derivanti  dalle
attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale  affidata  in
gestione non si applicano: 
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 63,  commi  1  e  2  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; 
b) la ritenuta prevista dall'articolo 48, comma 2, del predetto testo
unico, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari; 
c) le ritenute previste dall'articolo 48, commi 3 e 4, e la  ritenuta
di cui all'articolo 58 del predetto testo unico; 
d) le ritenute previste dall'articolo 55, commi 1 e 6,  del  predetto
testo unico; 
e) la ritenuta prevista  dall'articolo  59,  commi  1,  2  e  8,  del
predetto testo unico; 
f) la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, e la ritenuta sui proventi derivanti  dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo  del  risparmio
immobiliari di diritto estero. 
4. Il  risultato  maturato  della  gestione  e'  soggetto  a  imposta
sostitutiva delle imposte sui  redditi  con  l'aliquota  del  26  per
cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
del patrimonio gestito al termine di ciascun anno  solare,  al  lordo
dell'imposta sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi  e  diminuito  di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel  periodo  e
soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a  formare  il  reddito
complessivo  del  contribuente,  i  redditi  esenti  o  comunque  non
soggetti a imposta maturati nel periodo, e il valore  del  patrimonio
stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli
oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini del
presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli  altri
titoli di cui  all'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed  equiparati   e   dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti
emanati in attuazione dell'articolo 71,  comma  4,  lettera  c),  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e  obbligazioni  emesse  da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura  del
48,08 per cento del loro ammontare. 
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e  alla  fine  di
ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i  criteri  stabiliti
dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in  materia
di intermediazione finanziaria, di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58.  Tuttavia,  nel  caso  dei  titoli,   quote,
partecipazioni,  certificati,  rapporti  non  negoziati  in   mercati
regolamentati o delle cripto-attivita',  il  cui  valore  complessivo
medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,
essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando  la
facolta' del contribuente  di  revocare  l'opzione  limitatamente  ai
predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,  certificati,  rapporti  o
cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa, sono stabiliti le modalita' e  i  criteri  di  attuazione  del
presente comma. 
6. Nel caso di contratti di gestione  avviati  o  conclusi  in  corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio  dell'anno  si  assume  il
patrimonio alla data di stipula del contratto  ovvero  in  luogo  del
patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura
del contratto. 
7.  Il  conferimento  di  titoli,  quote,  certificati,  rapporti   o
cripto-attivita' in una gestione per la quale  sia  stata  esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso  e
il soggetto gestore applica le disposizioni dell'articolo 306,  commi
6, 7 e 9. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti  finanziari
o cripto-attivita' che formavano gia'  oggetto  di  un  contratto  di
gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al  comma
2, si assume quale valore di  conferimento  il  valore  assegnato  ai
medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel  caso  di  conferimento  di
strumenti  finanziari  o  cripto-attivita'  per  i  quali  sia  stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 306, si assume  quale  costo
il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 7 del
citato articolo. 
8. Nel caso  di  prelievo  di  titoli,  quote,  valute,  certificati,
rapporti e cripto-attivita' o di loro trasferimento ad altro deposito
o  rapporto  di  custodia,  amministrazione   o   gestione   di   cui
all'articolo 306 e al comma 1 del presente  articolo,  salvo  che  il
trasferimento non sia avvenuto per successione  o  per  donazione,  e
comunque di revoca dell'opzione di cui al  comma  2,  ai  fini  della
determinazione del risultato della gestione nel periodo  in  cui  gli
stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi  il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione  previsti  al
comma 5. 
9. Nelle ipotesi di cui  al  comma  8,  ai  fini  del  calcolo  della
plusvalenza, reddito, minusvalenza  o  perdita  relativi  ai  titoli,
quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita'  prelevati  o
trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata  l'opzione,
si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute,  rapporti
e cripto-attivita' che ha concorso a determinare il  risultato  della
gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In  tali
ipotesi  il  soggetto   gestore   rilascia   al   mandante   apposita
certificazione dalla quale  risulti  il  valore  dei  titoli,  quote,
certificati, valute, rapporti e cripto-attivita'. 
10. Se in un  anno  il  risultato  della  gestione  e'  negativo,  il
corrispondente importo e'  computato  in  diminuzione  del  risultato
della gestione dei periodi  d'imposta  successivi  ma  non  oltre  il
quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. 
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto
gestore ed e' versata entro il 16 febbraio  di  ciascun  anno  ovvero
entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo  a  quello  in
cui e' stato revocato il mandato di  gestione.  Il  soggetto  gestore
puo' effettuare, anche  in  deroga  al  regolamento  di  gestione,  i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta,  salvo  che  il
contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti  entro
il quindicesimo  giorno  del  mese  nel  quale  l'imposta  stessa  e'
versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto  gestore  puo'
sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga  dal
contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 
12.  Contestualmente  alla  presentazione  della  dichiarazione   dei
redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa
alle imposte prelevate  sul  complesso  delle  gestioni.  I  soggetti
diversi dalle societa' ed enti  di  cui  all'articolo  82,  comma  1,
lettere a) e  d),  presentano  la  predetta  dichiarazione  entro  il
termine  stabilito  per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei
sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei  versamenti  e
la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono
disciplinate  dalle  disposizioni  del  testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n.  33  e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della
gestione sia negativo,  il  soggetto  gestore  rilascia  al  mandante
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile  in
diminuzione ai sensi dell'articolo  77,  comma  4,  o,  nel  caso  di
esistenza  o  apertura  di   depositi   o   rapporti   di   custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al comma  1  del
presente articolo, intestati  al  contribuente  e  per  i  quali  sia
esercitata l'opzione di cui  alle  medesime  disposizioni,  ai  sensi
dell'articolo 306, comma 6, o del comma 10 del presente articolo.  Ai
fini del  computo  del  periodo  temporale  entro  cui  il  risultato
negativo e' computabile in diminuzione  si  tiene  conto  di  ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 
14. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in  materia  di  imposta  sostitutiva  si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 
15.  Con  il  provvedimento  di  approvazione  dei  modelli  di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio
1998, n. 322, e' approvato il modello  di  dichiarazione  di  cui  al
comma 12.