ART. 307
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali
di portafoglio
(articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non
relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di
capitale e diversi di cui agli articoli 46 e 76 comma 1, lettere da
d) a i), che concorrono alla determinazione del risultato della
gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce
effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, di cui
all'articolo 77, comma 4, salvo la dimostrazione, al momento del
conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle
condizioni indicate nell'articolo 96, comma 1, lettera c), a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' dell'articolo
162, comma 3.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al
soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei
rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il
periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi
che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati
secondo i criteri stabiliti dagli articoli 47 e 77, non sono soggetti
alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 304, comma 1. Sui redditi di capitale derivanti dalle
attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in
gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 63, commi 1 e 2 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
b) la ritenuta prevista dall'articolo 48, comma 2, del predetto testo
unico, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dall'articolo 48, commi 3 e 4, e la ritenuta
di cui all'articolo 58 del predetto testo unico;
d) le ritenute previste dall'articolo 55, commi 1 e 6, del predetto
testo unico;
e) la ritenuta prevista dall'articolo 59, commi 1, 2 e 8, del
predetto testo unico;
f) la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, e la ritenuta sui proventi derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per
cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e
soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non
soggetti a imposta maturati nel periodo, e il valore del patrimonio
stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli
oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini del
presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti
emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del
48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di
ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti
dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote,
partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati
regolamentati o delle cripto-attivita', il cui valore complessivo
medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito,
essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la
facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai
predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o
cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione del
presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del
patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura
del contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o
cripto-attivita' in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e
il soggetto gestore applica le disposizioni dell'articolo 306, commi
6, 7 e 9. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari
o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un contratto di
gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma
2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai
medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di
strumenti finanziari o cripto-attivita' per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 306, si assume quale costo
il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 7 del
citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati,
rapporti e cripto-attivita' o di loro trasferimento ad altro deposito
o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui
all'articolo 306 e al comma 1 del presente articolo, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, ai fini della
determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli
stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al
comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della
plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli,
quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' prelevati o
trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione,
si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti
e cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato della
gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali
ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote,
certificati, valute, rapporti e cripto-attivita'.
10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il
corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato
della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il
quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto
gestore ed e' versata entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero
entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in
cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore
puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il
contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro
il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e'
versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo'
sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal
contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei
redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa
alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti
diversi dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1,
lettere a) e d), presentano la predetta dichiarazione entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e
la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono
disciplinate dalle disposizioni del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33 e del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della
gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in
diminuzione ai sensi dell'articolo 77, comma 4, o, nel caso di
esistenza o apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al comma 1 del
presente articolo, intestati al contribuente e per i quali sia
esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi
dell'articolo 306, comma 6, o del comma 10 del presente articolo. Ai
fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato
negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
14. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni,
i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
15. Con il provvedimento di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al
comma 12.