(CODICE CIVILE-art. 465)
                              Art. 465. 
 
                     (Indegnita' del genitore). 
 
  Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione  non  ha  sui
beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i  diritti  di
usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.