(CODICE CIVILE-art. 466)
                              Art. 466. 
 
                   (Riabilitazione dell'indegno). 
 
  Chi e' incorso nell'indegnita' e' ammesso  a  succedere  quando  la
persona, della cui successione si  tratta,  ve  lo  ha  espressamente
abilitato con atto pubblico o con testamento. 
 
  Tuttavia  l'indegno  non  espressamente  abilitato,  se  e'   stato
contemplato nel testamento quando il  testatore  conosceva  la  causa
dell'indegnita', e' ammesso a succedere nei limiti della disposizione
testamentaria.