(Protocollo-art. 157)
                              Art. 157 
 
  1. La Commissione e' composta di nove membri, scelti in  base  alla
loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. 
  Il numero dei membri della Commissione puo' essere  modificato  dal
Consiglio, che delibera all'unanimita'. 
  Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere  membri  della
Commissione. 
  La Commissione non puo' comprendere piu' di due  membri  aventi  la
cittadinanza di uno stesso Stato. 
  2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in  piena
indipendenza nell'interesse generale della Comunita'. 
  Nell'adempimento  dei  loro  doveri,  essi  non   sollecitano   ne'
accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuni  organismo.  Essi
si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere  delle  loro
funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere
e  a  non  cercare  di  influenzare  i   membri   della   Commissione
nell'esecuzione del loro compito. 
  I membri della Commissione non possono, per la  durata  delle  loro
funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale,  rimunerata
o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di
rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di
queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i
doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo
tale  cessazione,  determinate  funzioni  o  vantaggi.  In  caso   di
violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia,  su  istanza
del  Consiglio  o  della  Commissione,  puo',  a  seconda  dei  casi,
pronunciare  le  dimissioni  d'ufficio   alle   condizioni   previste
dall'art.  160  ovvero  la   decadenza   dal   diritto   a   pensione
dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.