(Protocollo-art. 160)
                              Art. 160 
 
  Qualsiasi membro della Commissione,  che  non  risponda  piu'  alle
condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni  o  che  abbia
commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario  dalla
Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. 
  In tal caso, il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita',  puo',  a
titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e  procedere  alla
sua sostituzione,  fino  a  quando  la  Corte  di  giustizia  si  sia
pronunciata. 
  La Corte di giustizia, a titolo provvisorio, puo' sospenderlo dalle
sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.