Art. 160 Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo', a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata. La Corte di giustizia, a titolo provvisorio, puo' sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.