(Protocollo-art. 161)
                              Art. 161 
 
  Il  presidente  e  i  due  vicepresidenti  della  Commissione  sono
designati tra i membri di questa per due anni,  secondo  la  medesima
procedura prevista per la nomina dei  membri  della  Commissione.  Il
loro mandato puo' essere rinnovato. 
  Salvo il caso di rinnovamento generale, la  nomina  e'  fatta  dopo
consultazione della Commissione. 
  In  caso  di  dimissioni  o  di  decesso,   il   presidente   e   i
vicepresidenti sono sostituiti per la  restante  durata  del  mandato
alle condizioni fissate dal primo comma.