Art. 162 Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della loro collaborazione. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.