(Protocollo-art. 162)
                              Art. 162 
 
  Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche  consultazioni
e  definiscono  di   comune   accordo   le   modalita'   della   loro
collaborazione. 
  La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo
di assicurare il proprio funzionamento e quello dei  propri  servizi,
alle condizioni previste dal presente Trattato.  Essa  provvede  alla
pubblicazione del regolamento.