(Allegato II.14-art. 33)
                            Articolo 33. 
              Esclusione dall'anticipazione del prezzo. 
 
1.  Sono  esclusi  dall'applicazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni  di
forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non
possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma  o
il cui prezzo e' calcolato sulla base del reale  consumo,  nonche'  i
servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni  intellettuali
o che non necessitano della  predisposizione  di  attrezzature  o  di
materiali.