Articolo 37. Certificato di verifica di conformita'. 1. Il certificato di verifica di conformita', che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno: a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; b) l'indicazione dell'esecutore; c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni; e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; g) il verbale del controllo definitivo; h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; i) la certificazione di verifica di conformita'. 2. Resta ferma la responsabilita' dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita' non verificabili in sede di verifica di conformita'. 3. Il certificato di verifica di conformita' e' sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. 4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformita' definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita', in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita'. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformita'. Il soggetto incaricato della verifica di conformita' riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute piu' idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita' emesso. 5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformita' emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza. 6. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformita' definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede a norma dell'articolo 27.