(Allegato II.14-art. 37)
                            Articolo 37. 
               Certificato di verifica di conformita'. 
 
1. Il certificato di verifica di conformita',  che  viene  rilasciato
dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della  fornitura
da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno: 
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
b) l'indicazione dell'esecutore; 
c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; 
d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni; 
e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; 
f) il richiamo agli  eventuali  verbali  di  controlli  in  corso  di
esecuzione; 
g) il verbale del controllo definitivo; 
h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore,
determinando eventuali somme da porsi  a  carico  dell'esecutore  per
danni da  rifondere  alla  stazione  appaltante  per  maggiori  spese
dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; 
i) la certificazione di verifica di conformita'. 
2. Resta ferma la responsabilita' dell'esecutore per eventuali vizi o
difetti anche in relazione a parti, componenti  o  funzionalita'  non
verificabili in sede di verifica di conformita'. 
3. Il certificato di verifica di conformita' e' sempre trasmesso  dal
soggetto che lo rilascia al RUP. 
4. Il  RUP,  ricevuto  il  certificato  di  verifica  di  conformita'
definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo  sottoscrive  nel
termine di quindici giorni dalla sua  ricezione,  ferma  restando  la
possibilita', in  sede  di  sottoscrizione,  di  formulare  eventuali
contestazioni in ordine alle operazioni di verifica  di  conformita'.
Il RUP comunica al soggetto incaricato della  verifica  le  eventuali
contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformita'.  Il
soggetto incaricato della  verifica  di  conformita'  riferisce,  con
apposita   relazione    riservata,    sulle    contestazioni    fatte
dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute  piu'  idonee,  ovvero
conferma le conclusioni del certificato di  verifica  di  conformita'
emesso. 
5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti
all'adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione
delle prestazioni e il certificato di verifica di conformita'  emessi
dalla stazione  appaltante  aderente  sono  inviati,  entro  quindici
giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza. 
6.  A  seguito  dell'emissione  del  certificato   di   verifica   di
conformita'  definitivo,  e  dopo  la  risoluzione  delle   eventuali
contestazioni  sollevate   dall'esecutore,   si   procede   a   norma
dell'articolo 27.