(Allegato II.15-art. 3)
                             Articolo 3. 
                           Tavolo tecnico 
 
1.  E'  istituito,  senza  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori  pubblici-Servizio
tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento  e  monitoraggio
composto da due rappresentanti del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti
designati dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
un rappresentante dei  provveditorati  interregionali  per  le  opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  due
rappresentanti  di  laboratori  designati   dalle   associazioni   di
categoria, un rappresentante delle autorita' di sistema portuale,  un
rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC),  un
rappresentante dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT),  un
rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili  (ANCE),
un  rappresentante  di  Unioncamere,  un   rappresentante   di   Rete
ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante  di  ANAS  Spa,  un
rappresentante della  rete  delle  professioni  tecniche.  Il  tavolo
tecnico, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha  il  compito  di
fornire supporto per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2
in relazione alla determinazione dei prezzi per gli  accertamenti  di
laboratorio e per le verifiche tecniche. 
2.  Al  tavolo  tecnico  possono   essere,   altresi',   invitati   a
partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza  nel
settore. 
3. Il  funzionamento  del  tavolo  tecnico  di  cui  al  comma  1  e'
assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.
La  partecipazione  al  tavolo  tecnico  e'  a  titolo  gratuito,  ai
componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennita', emolumento
o rimborso comunque denominato.