Art. 174. 
 
     Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale 
 
  1.  Il  contratto  di   assicurazione   di   tutela   legale   deve
espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che  il
medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista  per
la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento
giudiziario  o  amministrativo  oppure  nel  caso  di  conflitto   di
interessi con l'impresa stessa,  abbia  la  facolta'  di  scelta  del
professionista,  purche'  quest'ultimo  sia  abilitato   secondo   la
normativa applicabile. 
  2. In  caso  di  disaccordo  tra  l'assicurato  e  l'impresa  sulla
gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorita' giudiziaria
o demandare la decisione sul comportamento da tenere  ad  un  arbitro
che provvede secondo  equita'.  Tale  seconda  facolta'  deve  essere
esplicitamente prevista nel contratto. 
  3. Fermo restando il diritto  dell'assicurato  di  avvalersi  della
facolta' di cui al comma 1, non e' necessario che  le  condizioni  di
contratto prevedano espressamente la medesima  facolta'  quando  sono
cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) l'assicurazione di tutela legale e'  limitata  a  controversie
derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della
Repubblica; 
    b) la medesima e' collegata ad un contratto di  assicurazione  di
assistenza da prestare in caso di incidente  o  guasto  relativamente
allo stesso veicolo; 
    c)  ne'  l'impresa  di  assicurazione  della  tutela  legale  ne'
l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il  ramo  della
responsabilita' civile. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa  assicuri  per
la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste  devono
essere assistite  e  rappresentate  da  avvocati,  o  altri  soggetti
abilitati dalla legislazione vigente,  indipendenti  dall'impresa  di
assicurazione. 
  5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra  l'assicurato
e l'impresa di assicurazione  o  esista  disaccordo  in  merito  alla
gestione dei sinistri, l'impresa richiama per  iscritto  l'attenzione
dell'assicurato sulla possibilita' di avvalersi dei diritti di cui al
presente   articolo   ovvero   sulla   possibilita'   di    avvalersi
dell'arbitrato di cui al comma 2.