Art. 318
              Requisizioni nell'interesse della Difesa

1. Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi
di  grave  necessita'  pubblica in cui occorra senza indugio disporre
della   proprieta'   privata,  con  provvedimento  motivato  e  senza
pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.
2.  Si  applicano  in  quanto compatibili i procedimenti previsti nel
titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.