Art. 319 
                   Acquisti a seguito di confisca 
 
1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi  e  gli  altri  materiali  di
interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a  seguito  di
provvedimento  definitivo  di  confisca  dell'autorita'   giudiziaria
possono essere assegnati al  Ministero  della  difesa  per  finalita'
istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto
con i Ministri della difesa  e  dell'economia  e  delle  finanze.  Si
provvede con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui  la  confisca
e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria militare.